Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 10 del 27-1-2005.htm
Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002). Variazione della misura percentuale del beneficio.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 27
Gennaio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 10
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi
che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge
n. 289/2002). Variazione della misura percentuale del beneficio.
SOMMARIO
:
Modalità operative per la fruizione dello sgravio, per gli anni 2004
e 2005, a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di
cabotaggio.
Premessa.
L’art. 21, c. 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (allegato 1)
riconosce, per gli anni dal 2003 al 2005, uno sgravio contributivo nella
misura del 25% (1) alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione
delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso
convenzioni o contratti di servizio.
L’art. 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (allegato 2) ha
successivamente previsto che “
i benefici… possono essere accordati anche
in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti
allo scopo previsti
”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha di recente
comunicato all’Istituto (2) che, in applicazione di tale ultima disposizione,
risulta possibile corrispondere, per gli anni 2004 e 2005, una percentuale di
sgravio degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali nella misura
del 50% anziché del 25%.
Rinviando integralmente alle disposizioni già fornite con le
precedenti circolari (3) per ogni diverso aspetto (ad es., navi rientranti
nello sgravio, lavoratori interessati dallo stesso, codifica delle aziende),
con la presente circolare si forniscono esclusivamente le disposizioni per
l’effettiva fruizione dello sgravio da parte delle imprese nella nuova misura
del 50%.
1. Modalità operative.
Per le operazioni di conguaglio dell’agevolazione contributiva in
oggetto, i datori di lavoro opereranno come segue:
-
esporranno il
personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del modello DM10/2,
secondo le modalità comuni (4);
-
calcoleranno
mensilmente l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante, pari
al 50% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia
quella a carico del lavoratore), e lo esporranno nel quadro “D” del mod.
DM10/2 con il già previsto codice “
C930
”, avente il significato di
“sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002”.
Ai fini, inoltre, del recupero delle somme spettanti a titolo di
maggior sgravio, i datori di lavoro:
-
determineranno la
differenza tra l’ammontare dello sgravio già fruito - a decorrere dal periodo
di paga “
gennaio 2004
” - e quello spettante secondo la nuova misura;
-
indicheranno tale
importo nel quadro “D” del modello DM10/2 con il codice “
C931
”, avente
il significato di “arr. sgravio cabot. ex art. art. 21 L.289/2002”.
Tale operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo
mese successivo all'emanazione della presente circolare (delibera del
Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993).
1.1. Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi
pregressi.
Si ricorda che l’eventuale credito maturato potrà essere recuperato
dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure:
1) Compensazione su modello F24, nel limite massimo di €.
516.456,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall’art. 34 della legge n.
388/2000.
2) Richiesta di rimborso del credito (o dell'eccedenza dello stesso)
alla competente Sede dell’Istituto.
3) Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della
procedura ordinaria.
Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce di
modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il
sopracitato limite complessivo, a partire dalla denuncia da cui emerge il credito
contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto
contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.
Il direttore generale
Crecco
(1) La norma citata opera attraverso l’estensione dei benefici - di
cui peraltro fissa una diversa misura - previsti dall'articolo 6, c. 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30. Tale ultima disposizione recita:
“
Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici per il personale avente i
requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su
navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all’art. 1
(della stessa
legge n. 30/1998),
nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati
dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge
”.
(2) Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione
Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno - prot. N01289
del 21 dicembre 2004. Con detta nota il Ministero comunica anche che la
facoltà prevista dall’art. 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172 “
ha
ricevuto il prescritto assenso comunitario
”.
(3) In particolare, si veda la circolare n. 150 del 13 settembre
2002, la circolare n. 48 del 10 marzo 2003, la circolare n. 75 del 10 aprile
2003.
(4) Si
richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale
utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n.
162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.
Allegato 1
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Suppl.
Ord. n. 240)
STRALCIO
Art. 21, comma 10
I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel
limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano,
anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad
esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in
vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
Allegato 2
Legge 8 luglio 2003, n. 172
(Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003)
STRALCIO
Art. 14
(
Sgravi contributivi
)
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura
superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo
previsti.